Quando vediamo dei moduli fotovoltaici sul tetto di una casa siamo portati a pensare che i moduli siano collegati all’impianto elettrico di chi sotto quel tetto ci abita, cosa certamente vera per villette ed abitazioni monofamiliari, ma che succede se invece si tratta di un condominio ? Quali sono le configurazioni “elettriche” che possono avegli impianti fotovoltaici in edifici con molteplici unità immobiliari?
In queste pagine l’argomento fotovoltaico e condominio è stato già affrontato qualche tempo fa dopo la riforma del Codice Civile ( Link Articolo ), riforma che ha introdotto il diritto di ogni singolo condomino ad installare impianti rinnovabili negli spazi comuni del condominio, generalmente nel tetto.
Ora però è utile riprendere l’argomento perchè sono arrivate novità normative: stiamo parlando del Decreto Legislativo 199/2021 con il quale sono stati recepiti alcuni regolamenti europei ed introdotte le Comunità Energetiche ed altri modi per “fare squadra” tra produttori e consumatori di energia elettrica rinnovabile.
Prima di procedere la trattazione degli impianti fotovotaici nei Condomini è quindi utile fornire qualche chiarimento su questa nuova materia che dal 2021 ha avuto anche numerosi aggiustamenti legislativi.
Cosa sono le Comunità Energetiche?
Le “Comunità Energetiche” sono dei modi che ha lo stato per identificare e premiare consumatori di energia elettrica che si “consorziano” per produrre ed utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili; ne abbiamo parlato in questo articolo “LE COMUNITA’ ENERGETICHE IN PILLOLE” ( link ).
Gli obiettivi di queste nuove normative si possono comunque riassumere in questi punti:
- Incentivare la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile, tipicamente impianti fotovoltaici;
- Incentivare la partecipazione al consumo dell’energia rinnovabile anche da parte di utenti lontani dagli impianti di produzione.
Gli incentivi sono costituiti da due “capitoli”:
- circa 11 centesimi/€ per ogni kWh consumati dagli utenti della comunità nella stessa ora in cui gli impianti di produzione la immettono in rete (*);
- contributo del 40% per la realizzazione dell’impianto, ma solo nei comuni sotto i 5000 abitanti.
(*) Questi incentivi premiano la contemporaneità tra produzione e consumo di energia tra i membri del gruppo; ai fini pratici è una sorta di “scambio” ma virtuale.
Alla luce di tutto ciò vediamo ora le possibilità che si presentano per i condomini, con o senza le comunità energetiche.
Condominio ed impianti fotovoltaici “Singoli”
Il più classico degli impianti fotovoltaici è quello installato sul tetto di una abitazione o ufficio o azienda, al relativo impianto elettrico. In questo caso il proprietario investe per realizzare l’impianto e si ripaga con la minore spesa nella “bolletta” elettrica.
Questo collegamento diretto viene chiamato dal GSE “autoconsumo fisico”.
Nel condominio questa soluzione diventa più complessa rispetto agli immobili di proprietà (abitazioni unifamiliari, ecc.) perché il tetto è uno spazio comune.
Qui il Codice Civile (articolo 1122 bis) ci spiega che che ogni condomino ha diritto all’installazione di impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (cioè fotovoltaico e solare termico) negli spazi comuni, ma nei limiti della sua quota di proprietà.
Questo siginfica che lo “sfruttamento” di questi spazi da parte di un singolo condomino, è possibile ma in proporzione a quanto risulta dalla tabella millesimale.
Ad esempio se il tetto condominiale è complessivamente di 300 metri quadrati, un condomino che possiede 100 millesimi, ha il diritto di occupare con l’impianto fotovoltaico 30 metri quadri, un spazio che con le tecnologie di oggi ci permette di installare circa 6kWp, valore molto interessante.
Se invece il condomino ha un tetto di sua esclusiva proprietà, potrà utilizzarla per intero o in parte, ma anche sfruttare quanto gli spetta dalle quote millesimali.
Per quanto riguarda il “dove” posizionare gli impianti, non ci sono leggi o norme in proposito: trattandosi di spazi privati, sono i proprietari tramite l’assemblea condominiale, che devono decidere come sfruttarli e suddividerli. In assenza di un regolamento approvato dall’assemblea, vale la tacita regola del “chi prima arriva meglio alloggia”.
Qui aggiungo una considerazione pratica ma anche legale: il primo che arriva potrà scegliere lo spazio più “soleggiato” ma deve sempre dimostrare agli altri (ovviamente in forma scritta con un disegno), di occupare gli spazi nel rispetto dei propri millesimi.
Un ultima considerazione: l’impianto fotovoltaico collegato alla propria unità immobiliare resta la soluzione economicamente più vantaggiosa; è quella che si fa “vedere” immediatamente in bolletta e ci fà rientrare più rapidamente dall’investimento; l’impianto singolo consente comunque di partecipare ai bernefici della normativa sulle Comunità Energetiche, indipendentemente che sia su un condominio o su una abitazione singola.
Fotovoltaico condominiale & Comunità Energetiche
Un secondo tipo di impianto fotovoltaico realizzabile nel condominio è quello collegato ai servizi generali del condominio (illuminazione, ascensore, centrale termica, ecc.), e quindi di proprietà del condominio stesso. Questo impianto ha potenzialente a disposizione tutto il tetto, tanto che nei condomini molto grandi potrebbe raggiungere potenze notevoli, anche 50 kW.
Un impianto di questo tipo oggi consente i seguenti effetti:
- Ridurre la bolletta elettrica dei servizi condominiali
- Incassa il rimborso “RID” a prezzo di mercato per tutta l’energia ceduta alla rete
- Incassa gli incentivi previsti per i gruppi di consumo collettivo/Comunità Energetiche.
La valutazione economica sulla convenienza di questo tipo di impianti non può comunuque essere generalizzata: è necessario stendere un piano finanziari per ciascun condominio per valutare il reale beneficio o meno.
Certamente i condomini con bassi consumi o con consumi nelle ore notturne o prevalentemente nel periodo invernale, difficilmente saranno interessati a tale soluzione, che comunque necessita della partecipazione alla spesa di tutti i condomini.
Indipendentemente che nel condominio venga realizzato un unico impianto fotovoltaico condominiale, oppure che vengano realizzati alcuni impianti singoli, oppure ci sia una situazione mista, è comunque possibile istituire un “Gruppo di Autoconsumo Collettivo” presso il GSE.
Il gruppo è di solito rappresentato dallo stesso amministratore del condominio (anche se può essere chiunque), e deve essere costituito da almeno due membri, un produttore ed un consumatore, ma potrebbe anche essere costituito da tutti gli inquilini (possono essere anche affittuari).
In questo modo, comunicando al GSE i codici POD dei partecipanti al gruppo collettivo che risiedono nel condominio , il GSE liquiderà al gruppo gli incentivi sulla base dell’energia consumata contemporaneamente tra produttori e consumatori (lo scambio “virtuale” di cui si parlava poco sopra).
Il tetto in affitto
Se nessun condomino vuole realizzarsi l’impianto fotovoltaico né c’è l’interesse o la convenienza di realizzare un impianto condominiale, il condominio potrebbe valutare l’ipotesi di affittare il tetto a terzi come si fa per le antenne della telefonia cellulare. In questo caso l’investitore andrebbe a realizzare un impianto fotovoltaico collegato direttamente alla rete e senza alcuna connessione con gli impianti elettrici esistenti nel condominio. Questi impianti funzionano come produttori puri, ovvero immettono tutta l’energia prodotta nella rete, per questo motivo son catalogati come impianti in cessione totale.
Questo terzo potrebbe essere una Comunità Energetica, anche istituita da un ente pubblico, che poi distribuisce l’energia prodotta ad altri cittadini, tra i quali possono anche esserci gli inquilini dello stesso condominio.
Un ultimo appunto
Ricordo infine che aderire alle Comunità Energetiche o ai Gruppi Collettivi di Autoconsumo è una libera scelta degli utenti; si può entrare come uscire senza vincoli, come avviene per il settore dell’energia elettrica e de gas (il mercato libero).
Gli unici vincoli sono quelli imposti dalla normativa in senso geografico:
- per aderire alle Comunità Energetiche è necessario riesede all’interno della stessa zona (l’area allacciata elettricamente alla stessa Cabina Primaria),
- per aderire ai Gruppi Collettivi bisogna essere nello stesso edificio.
Images: Allume Energy, Regen Power.
Link Utili
ENEA / RECON: Simulatore per la valutazione economica delle Comunità energetiche rinnovabili